Art. 48. L'Amministrazione che senza l'autorizzazione preventiva della Deputazione provinciale si renda attrice o convenuta in una lite estranea all'esazione delle rendite dell'Opera pia, sara' responsale nella persona degli amministratori delle spese e dei danni dalla lite cagionati. Per altro nei casi d'urgenza l'Amministrazione potra' fare qualunque atto conservatorio, sott'obbligo di riportare l'approvazione per la continuazione, ove d'uopo, degli atti di lite.