(Regolamento-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
  L'Amministrazione  che  senza  l'autorizzazione  preventiva   della
Deputazione provinciale si renda attrice  o  convenuta  in  una  lite
estranea all'esazione delle rendite dell'Opera pia, sara'  responsale
nella persona degli amministratori delle spese e dei danni dalla lite
cagionati. 
 
  Per  altro  nei  casi  d'urgenza  l'Amministrazione   potra'   fare
qualunque   atto    conservatorio,    sott'obbligo    di    riportare
l'approvazione per la continuazione, ove d'uopo, degli atti di lite.