(Regolamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  I Consigli comunali possono esaminare l'andamento e vedere i  conti
delle Opere pie locali, senza per altro dare  ordini  o  disposizioni
pel loro  servizio  o  intervenire  alle  adunanze  delle  rispettive
Amministrazioni. 
 
  Il Sindaco od altro delegato  del  Consiglio  comunale  puo'  anche
prendere visione sul luogo  degli  atti  e  contratti,  non  che  dei
registri  delle  Amministrazioni,  con  riferirne,   occorrendo,   al
Prefetto.