Art. 49. I Consigli comunali possono esaminare l'andamento e vedere i conti delle Opere pie locali, senza per altro dare ordini o disposizioni pel loro servizio o intervenire alle adunanze delle rispettive Amministrazioni. Il Sindaco od altro delegato del Consiglio comunale puo' anche prendere visione sul luogo degli atti e contratti, non che dei registri delle Amministrazioni, con riferirne, occorrendo, al Prefetto.