(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Dove per disposizione  di  legge  o  degli  statuti  e  regolamenti
particolari dell'Opera pia vi siano amministratori nominati a  tempo,
i medesimi rimarranno in ufficio sino  alla  installazione  dei  loro
successori, ancorche' sia trascorso il termine prefisso. 
 
  Chi surroga amministratori scaduti anzi  tempo  rimane  in  ufficio
solo quanto vi sarebbe ancora rimasto il precessore.