Art. 5. Dove per disposizione di legge o degli statuti e regolamenti particolari dell'Opera pia vi siano amministratori nominati a tempo, i medesimi rimarranno in ufficio sino alla installazione dei loro successori, ancorche' sia trascorso il termine prefisso. Chi surroga amministratori scaduti anzi tempo rimane in ufficio solo quanto vi sarebbe ancora rimasto il precessore.