(Regolamento-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
  L'Autorita' comunale indaghera' se nel Comune siano lasciti o  beni
destinati a sollievo dei poveri e stornati dalla loro destinazione. 
 
  Riconoscendone   l'esistenza,    ne    informera'    il    Prefetto
trasmettendogli nello stesso  tempo  le  piu'  esatte  notizie  sulla
entita' e destinazione della fondazione pia.