(Regolamento-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
  I notai ed altri pubblici uffiziali che riconoscano l'esistenza  di
qualche pia liberalita' tra vivi o testamentaria ne trasmetteranno la
notizia alle Autorita' da cui dipendono od al Sindaco del Comune  cui
la fondazione riguarda.