(Regolamento-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  Nella facolta' spettante alla Deputazione provinciale di  approvare
i regolamenti indicati sotto i numeri 1 e 5  dell'articolo  15  della
legge,  e'  compresa   l'approvazione   dei   soli   regolamenti   di
amministrazione e  servizio  interno,  esclusi  per  conseguenza  gli
statuti o regolamenti organici che determinano lo  scopo  e  le  basi
costitutive di un'Opera pia, la sanzione dei quali  e'  riservata  al
Governo.