Art. 52. Nella facolta' spettante alla Deputazione provinciale di approvare i regolamenti indicati sotto i numeri 1 e 5 dell'articolo 15 della legge, e' compresa l'approvazione dei soli regolamenti di amministrazione e servizio interno, esclusi per conseguenza gli statuti o regolamenti organici che determinano lo scopo e le basi costitutive di un'Opera pia, la sanzione dei quali e' riservata al Governo.