(Regolamento-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
  Nell'esercizio   della   facolta'   accordata   alla    Deputazione
provinciale dall'articolo 17 della legge  dovra'  la  medesima  farsi
carico di  astenersi  da  quelle  indagini  e  pratiche  che  possano
cagionare una spesa notevole all'Opera pia e non siano  rigorosamente
richieste dalla entita' dell'interesse dello stabilimento.