Art. 57. Il disposto dall'art. 50 del presente Regolamento e' esteso alle Congregazioni di carita', le quali dovranno renderne informato il Consiglio comunale. Le Congregazioni di carita' daranno anche avviso al Consiglio comunale del rifiuto o della impossibilita' degli amministratori od esecutori testamentari a promuovere la costituzione in corpo morale di una pia fondazione locale.