(Regolamento-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
  Il disposto dall'art. 50 del presente Regolamento  e'  esteso  alle
Congregazioni di carita', le quali  dovranno  renderne  informato  il
Consiglio comunale. 
 
  Le Congregazioni di  carita'  daranno  anche  avviso  al  Consiglio
comunale del rifiuto o della impossibilita' degli  amministratori  od
esecutori testamentari a promuovere la costituzione in  corpo  morale
di una pia fondazione locale.