(Regolamento-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
  Quando per atto tra  vivi  o  con  disposizione  testamentaria  sia
stabilita un'Opera di carita'  o  beneficenza  con  designazione  del
personale incaricato di amministrarla, gli stessi  amministratori  od
esecutori testamentari ne  promuoveranno  la  costituzione  in  corpo
morale a termini dell'art. 25 della legge. 
 
  Se gli amministratori od esecutori testamentari non possono  o  non
vogliono compiere le relative pratiche, il Consiglio  comunale  o  la
Congregazione  locale  di  carita'  da  esso   delegata   promuovera'
l'occorrente provvedimento.