Art. 59. Quando per atto tra vivi o con disposizione testamentaria sia stabilita un'Opera di carita' o beneficenza con designazione del personale incaricato di amministrarla, gli stessi amministratori od esecutori testamentari ne promuoveranno la costituzione in corpo morale a termini dell'art. 25 della legge. Se gli amministratori od esecutori testamentari non possono o non vogliono compiere le relative pratiche, il Consiglio comunale o la Congregazione locale di carita' da esso delegata promuovera' l'occorrente provvedimento.