(Regolamento-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
  Le deliberazioni  dei  Consigli  comunali  e  provinciali  indicate
nell'art. 24 della legge non saranno valide  se  la  domanda  ottenne
bensi' la maggioranza dei voti degli intervenuti, ma non ha raggiunto
la maggioranza numerica dei membri onde il Consiglio e' costituito.