(Regolamento-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
  Nella   seconda   quindicina   del   prossimo   gennaio   1863   le
Amministrazioni pie informeranno l'Autorita' comunale degli  istituti
di  carita'  e  beneficenza  esistenti  nel   Comune,   mediante   la
presentazione di  un  memoriale  in  carta  libera  nel  quale  siano
indicati per ciascun  istituto  il  titolo  e  la  denominazione,  la
destinazione,  il  sistema  di  amministrazione   e   la   situazione
economica.