Art. 64. Nella seconda quindicina del prossimo gennaio 1863 le Amministrazioni pie informeranno l'Autorita' comunale degli istituti di carita' e beneficenza esistenti nel Comune, mediante la presentazione di un memoriale in carta libera nel quale siano indicati per ciascun istituto il titolo e la denominazione, la destinazione, il sistema di amministrazione e la situazione economica.