(Regolamento-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
  Gli attuali impiegati si amministrativi che contabili  delle  Opere
pie  conserveranno  i  loro  posti   sino   a   che   le   rispettive
Amministrazioni abbiano altrimenti, provveduto, salvi in ogni caso  i
diritti competenti ai medesimi per disposizione  di  contratto  o  di
speciale regolamento. 
 
    Dato in Torino addi' 27 novembre 1862. 
 
                                        Visto d'ordine di S. M. 
                                       Il Ministro dell'Interno 
                                             U. Rattazzi.