Art. 68. Gli attuali impiegati si amministrativi che contabili delle Opere pie conserveranno i loro posti sino a che le rispettive Amministrazioni abbiano altrimenti, provveduto, salvi in ogni caso i diritti competenti ai medesimi per disposizione di contratto o di speciale regolamento. Dato in Torino addi' 27 novembre 1862. Visto d'ordine di S. M. Il Ministro dell'Interno U. Rattazzi.