(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  L'inventario e  le  copie  del  medesimo,  come  pure  le  note  di
variazione da trasmettersi al Prefetto secondo l'art. 9 della  legge,
saranno  sottoscritti  dal  capo  o  presidente  dell'Amministrazione
dell'Opera pia e autenticati dal segretario o contabile della  stessa
Opera,   rimanendo   quest'ultimo   corrisponsale   della   esattezza
dell'inventario.