Art. 9. L'inventario e le copie del medesimo, come pure le note di variazione da trasmettersi al Prefetto secondo l'art. 9 della legge, saranno sottoscritti dal capo o presidente dell'Amministrazione dell'Opera pia e autenticati dal segretario o contabile della stessa Opera, rimanendo quest'ultimo corrisponsale della esattezza dell'inventario.