Art. 2. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere  con  Decreto  Reale,
previo il parere  del  Consiglio  di  Stato,  alla  esecuzione  della
presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  Sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Dat. in Torino addi' 21 aprile 1862. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
   Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi. 
 
                                                         U. Rattazzi.