Art. 2. Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, alla esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dat. in Torino addi' 21 aprile 1862. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi. U. Rattazzi.