Art. 3. 
 
  In quanto al  soppresso  Comune  di  San  Scavino,  attesa  la  sua
aggregazione a quello di Due Miglia,  la  cui  popolazione  eccede  i
3,000 abitanti, dovra' la  Giunca  municipale  riformare  le  attuali
liste elettorali, inscrivendovi soltanto gli elettori che  pagano  un
censo non minore di lire 10, giusta l'art. 14 2.° alinea della  legge
23 ottobre 1859, n.° 3702.