Art. 3. In quanto al soppresso Comune di San Scavino, attesa la sua aggregazione a quello di Due Miglia, la cui popolazione eccede i 3,000 abitanti, dovra' la Giunca municipale riformare le attuali liste elettorali, inscrivendovi soltanto gli elettori che pagano un censo non minore di lire 10, giusta l'art. 14 2.° alinea della legge 23 ottobre 1859, n.° 3702.