Art. 7. 
 
  Gli Archivi dei Comuni soppressi verranno riuniti agli Archivi  dei
Comuni cui sono aggregati, e si formeranno esatti inventari di  tutti
i titoli, atti e carte  ivi  esistenti,  non  che  di  tutti  i  beni
comunali mobili ed immobili, in conformita' del disposto  dall'  art.
106 della precitata legge 23 ottobre 1859. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 23 novembre 1862. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 3 dicembre 1862 
 
    Reg.° 21 Atti del Governo a c. 184. Wehrlin. 
 
   Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi. 
 
                                                         U. Rattazzi.