Art. 7. Gli Archivi dei Comuni soppressi verranno riuniti agli Archivi dei Comuni cui sono aggregati, e si formeranno esatti inventari di tutti i titoli, atti e carte ivi esistenti, non che di tutti i beni comunali mobili ed immobili, in conformita' del disposto dall' art. 106 della precitata legge 23 ottobre 1859. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addi' 23 novembre 1862. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addi' 3 dicembre 1862 Reg.° 21 Atti del Governo a c. 184. Wehrlin. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi. U. Rattazzi.