(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 12)
                              Art. 12. 
            Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni 

 
  L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformita' del  contratto,
deve uniformarsi  agli  ordini  di  servizio  ed  alle  istruzioni  e
prescrizioni che gli siano  comunicate  per  iscritto  dall'ingegnere
capo o dall'ingegnere direttore dei lavori. 
  E'  salva  la  facolta'  dell'appaltatore  di   fare   le   proprie
osservazioni e riserve nei modi prescritti.