Art. 13. Variazioni ai lavori L'appaltatore non puo' per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo art. 14, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purche' non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta. Nei casi di assoluta urgenza il direttore puo' ordinare per iscritto l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 342 della legge sui lavori pubblici. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ma Se siano da eseguire categorie di lavori non prevedute, o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantita' delle varie specie di opere, come desumibili dal capitolato speciale e dal disegni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore, si fara' luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti al fini del presente comma quando le quantita' derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in piu' o in meno delle corrispondenti quantita' originarie. Il compenso non puo' in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto. In caso di controversia sul compenso di cui al precedente comma l'appaltatore puo' promuovere il giudizio arbitrale anche durante l'esecuzione dei lavori.