(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 13)
                              Art. 13. 
                        Variazioni ai lavori 

 
  L'appaltatore  non  puo'  per  nessun  motivo  introdurre  di   sua
iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle
previsioni contrattuali. Egli  ha  l'obbligo  di  eseguire,  entro  i
limiti stabiliti dal successivo art. 14, tutte le variazioni ritenute
opportune dall'Amministrazione appaltante  e  che  questa  gli  abbia
ordinato, purche' non mutino essenzialmente  la  natura  delle  opere
comprese nell'appalto. 
  Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal  direttore  dei
lavori col richiamo dell'intervenuta superiore  approvazione,  quando
questa sia prescritta. 
  Nei casi  di  assoluta  urgenza  il  direttore  puo'  ordinare  per
iscritto l'esecuzione immediata di  variazioni  ai  sensi  del  terzo
comma dell'art. 342 della legge sui lavori pubblici. 
  Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ma Se siano  da
eseguire categorie di lavori non prevedute, o  si  debbano  impiegare
materiali per i quali non risulti fissato il prezzo  contrattuale  si
provvede alla formazione di nuovi  prezzi  a  norma  del  regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. 
  Qualora  le  variazioni  regolarmente  ordinate  importino,   nelle
quantita' delle varie specie di opere, come desumibili dal capitolato
speciale e dal disegni,  ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  7,
modifiche  tali  da  produrre  un  notevole   pregiudizio   economico
all'appaltatore,  si  fara'  luogo  ad  un  equo  compenso  a  favore
dell'appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano
influenti al fini del presente comma quando  le  quantita'  derivanti
dalle modifiche singolarmente considerate non superino il  quinto  in
piu' o in meno delle corrispondenti quantita' originarie. Il compenso
non puo' in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto. 
  In caso di controversia sul compenso di  cui  al  precedente  comma
l'appaltatore puo' promuovere il  giudizio  arbitrale  anche  durante
l'esecuzione dei lavori.