(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 18)
                              Art. 18. 
                                Danni 

 
  Sono a  carico  dell'appaltatore  le  provvidenze  per  evitare  il
verificarsi di danni alle opere,  alle  persone  e  alle  cose  nella
esecuzione dell'opera.