(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 19)
                              Art. 19. 
                        Tutela dei lavoratori 

 
  L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni del  contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla  tutela,  protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 
  A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo
dei lavori una ritenuta  dello  0,50%  e  se  l'appaltatore  trascura
alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione  a
carico del fondo  formato  con  detta  ritenuta,  salve  le  maggiori
responsabilita' dell'appaltatore.