Art. 19. Tutela dei lavoratori L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilita' dell'appaltatore.