(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 20)
                              Art. 20. 
           Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali 

 
  I materiali devono corrispondere alle prescrizioni  del  capitolato
speciale ed essere della migliore qualita': possono  esser  messi  in
opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei  lavori,  o  in
caso di controversia, dell'ingegnere capo. 
  L'accettazione dei materiali non e' definitiva se non dopo che sono
stati posti in opera. Il  direttore  dei  lavori  puo'  rifiutare  in
qualunque tempo, quelli che fossero deperiti dopo la introduzione nel
cantiere, o che, per  qualsiasi  causa,  non  fossero  conformi  alle
condizioni del contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere
e sostituirli con altri a sue spese. 
  Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termina  prescritto
dall'ingegnere capo, l'Amministrazione puo' provvedervi  direttamente
a spese dell'appaltatore medesimo, a carico  del  quale  resta  anche
qualsiasi danno che potesse derivargli per  effetto  della  rimozione
eseguita d'ufficio. 
  Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano
di cattiva qualita', si provvede a norma dell'art. 23. 
  Le prescrizioni dei commi precedenti  non  pregiudicano  i  diritti
dell'Amministrazione in sede di collaudo. 
  Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore, nel
proprio interesse  o  di  sua  iniziativa,  impiegasse  materiali  di
dimensioni, consistenza e qualita' superiori a quelle prescritte o di
una lavorazione piu' accurata, cio' non gli da'  diritto  ad  aumento
dei prezzi, ed il computo  metrico  e'  fatto  come  se  i  materiali
avessero le dimensioni, la qualita' ed  il  magistero  stabiliti  dal
contratto.  Se  invece  sia  ammessa   dall'Amministrazione   qualche
scarsezza nelle dimensioni del materiali, nella  loro  consistenza  o
qualita' ovvero una  minor  lavorazione,  il  direttore  del  lavori,
sempre che l'opera ala accettabile senza pregiudizio, puo'  applicare
una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione,  salvo
l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 
  La  direzione  dei  lavori  puo'  disporre  le  prove  che  ritenga
necessarie  per  stabilire  la  idoneita'  dei  materiali.  Lo  spese
relative sono a carico dell'appaltatore.