(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 21)
                              Art. 21. 
                       Provvista dei materiali 

 
  L'appaltatore provvede i materiali dove meglio creda  purche'  essi
abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nel capitolato
speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono
provenire. 
  Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti  gli  oneri  derivanti
all'appaltatore dalla loro fornitura a pie'  d'opera,  compresa  ogni
spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee. 
  A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore deve dimostrare  di
avere adempiuto alle prescrizioni della  legge  sulle  espropriazioni
per causa di pubblica utilita' e di aver pagato le indennita' per  le
occupazioni temporanee.