(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 24)
                              Art. 24. 
   Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore 

 
  Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso
per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso  capitolato
non si stabiliscano termini maggiori, questi devono essere denunciati
immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza,  oltre  i
cinque giorni da quello dell'avvenimento. 
  Il compenso per quanto riguarda I danni  alle  opere,  e'  limitato
all'importo  dei  lavori  necessari  per   l'occorrente   riparazione
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. 
  Nessun compenso e' dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia
concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle  quali  esso
e' tenuto a rispondere. 
  Frattanto l'appaltatore non puo', sotto nessun pretesto, sospendere
o rallentare l'esecuzione del lavori, tranne in quelle parti  per  le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino  a  che  non
sia eseguito l'accertamento dei fatti, a nomina dell'art.  348  della
legge sul lavori pubblici. 
  Nessun compenso e' dovuto per danni  o  perdite  di  materiali  non
ancora posti in opera, di  utensili,  di  ponti  di  servizio  ad  in
generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del presente capitolato. 
  I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi di  acqua  o
da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono
valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli  assistenti
a termini dell'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 25
maggio 1895, n. 350. Mancando la misurazione l'appaltatore puo'  dare
la dimostrazione dei lavori  eseguiti  con  idonei  mezzi  di  prova,
esclusa solo quella testimoniale.