Art. 24. Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si stabiliscano termini maggiori, questi devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. Il compenso per quanto riguarda I danni alle opere, e' limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. Nessun compenso e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere. Frattanto l'appaltatore non puo', sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione del lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a nomina dell'art. 348 della legge sul lavori pubblici. Nessun compenso e' dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ad in generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del presente capitolato. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi di acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti a termini dell'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Mancando la misurazione l'appaltatore puo' dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo quella testimoniale.