(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 26)
                              Art. 26. 
           Documenti contabili e riserve dell'appaltatore 

 
  I documenti contabili  sono  tenuti  secondo  le  prescrizioni  del
regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. 
  Le osservazioni dell'appaltatore sui  predetti  documenti,  nonche'
sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte,  a
pena di decadenza nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di
cui al precedente comma.