(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 28)
                              Art. 28. 
                Anticipazioni fatte dell'appaltatore 

 
  Ove l'Amministrazione, quando  cio'  sia  previsto  nel  capitolato
speciale, voglia far eseguire in economia opere o provviste  relative
ai  lavori  appaltati,  ma  non  comprese  nel  contratto  e   chieda
all'appaltatore  l'esborso  del   denaro   occorrente   questi   deve
corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone  formale
quietanza,  le  somme   che   il   direttore   dei   lavori,   previa
autorizzazione dell'ingegnere capo, gli abbia ordinato  per  iscritto
di  pagare  in  base  a  regolari  note  o  fattore  delle   relative
prestazioni.  Nell'ordine  dato  all'appaltatore  deve  essere  fatta
espressa menzione dell'autorizzazione. 
  Nei capitolati speciali e'  fissato  l'interesse  da  corrispondere
all'appaltatore sulle  somme  anticipate.  Tale  interesse  non  puo'
essere maggiore del sei per cento all'anno ed e'  dovuto  in  ragione
del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino  alla
data del relativo certificato di pagamento. 
  Il calcolo dell'interesse e' fatto a  mesi  computandosi  per  mese
completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando  i  periodi
di minor durata. 
  L'ammontare  complessivo  delle  anticipazioni   a   carico   dello
appaltatore non puo' superare in alcun  momento  il  5%  dell'importo
dell'appalto a meno che l'appaltatore vi consenta.