Art. 28. Anticipazioni fatte dell'appaltatore Ove l'Amministrazione, quando cio' sia previsto nel capitolato speciale, voglia far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e chieda all'appaltatore l'esborso del denaro occorrente questi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che il direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'ingegnere capo, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fattore delle relative prestazioni. Nell'ordine dato all'appaltatore deve essere fatta espressa menzione dell'autorizzazione. Nei capitolati speciali e' fissato l'interesse da corrispondere all'appaltatore sulle somme anticipate. Tale interesse non puo' essere maggiore del sei per cento all'anno ed e' dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse e' fatto a mesi computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minor durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dello appaltatore non puo' superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che l'appaltatore vi consenta.