(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 3)
                               Art. 3. 
                         Cauzione definitiva 

 
  Al momento della  stipulazione  del  contratto  deve  prestarsi  la
cauzione definitiva nel modo  stabilito  nel  capitolato  speciale  o
nell'invito ala gara. 
  La cauzione e' stabilita misura del 5% dell'importo netto 
dell'appalto, ma il capitolato speciale puo' stabilire una 
  misura maggiore che non puo' superare il 10% del detto importo. 
  La cauzione definitiva deve  essere  prestata  in  numerario  o  in
titoli di Stato o garantiti dallo  Stato  al  corso  del  giorno  del
deposito. 
  Qualora la cauzione provvisoria  sia  stata  costituita  presso  la
Tesoreria, essa puo' essere trasferita a  far  parte  della  cauzione
definitiva, riducendo di ugual ammontare il versamento necessario. 
  La cauzione puo' essere costituita da fidejussione bancaria secondo
le vigenti disposizioni.