(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 32)
                              Art. 32. 
                    Durata giornaliera dei lavori 

 
  Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro,
l'appaltatore non puo' far lavorare gli operai oltre i limiti massimi
fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro ne' di  notte
senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori.  Qualora
l'autorizzazione   sia    data    per    ragioni    di    convenienza
dell'appaltatore, questi non ha diritto ad  alcun  compenso  oltre  i
prezzi contrattuali. 
  Salva sempre l'osservanza delle norme relative alla disciplina  del
lavoro, il direttore dei lavori, qualora ravvisi la necessita' che  i
lavori  siano  continuati  ininterrottamente,  o  siano  eseguiti  in
condizioni eccezionali, ne da'  ordine  scritto  all'appaltatore,  il
quale e' obbligato ad uniformarsi, salvi gli eventuali indennizzi che
possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.