(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 36)
                              Art. 36. 
              Ritardo nel pagamento della rata di saldo 

 
  Qualora l'emissione del titolo di pagamento  della  rata  di  saldo
comprensiva delle ritenute, sia ritardata  per  piu'  di  120  giorni
dalla data del  certificato  di  collaudo,  per  motivi  attribuibili
all'Amministrazione, spettano all'appaltatore  gli  interessi  legali
sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del
termine suindicato. 
  Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96,  2°  comma,  del
regolamento approvato con regio  decreto  25  maggio  1895,  n.  350,
qualora la emissione del titolo di  pagamento  del  saldo  non  venga
effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale  doveva  essere
rilasciato il certificato di collaudo,  dal  giorno  successivo  alla
scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione
degli interessi legali fino al giorno dell'emissione  del  titolo  di
pagamento. 
  Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo
di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90  giorni,
dal giorno successivo a  tale  scadenza  sono  dovuti  gli  interessi
moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35. 
  Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa
o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30  giorni
dopo la data della registrazione alla Corte  del  conti  del  decreto
emesso  in  esecuzione  dell'atto  con  cui  sono  state  risolte  le
controversie.