(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 37)
                              Art. 37. 
                         Prezzi contrattuali 

 
  Salvo quanto e' stabilito nel  presente  capitolato,  i  prezzi  di
appalto si intendono fissi ed invariabili.  E'  peraltro  ammessa  la
revisione dei prezzi a norma delle disposizioni vigenti. 
  La revisione in aumento o in diminuzione ha luogo sentito  in  ogni
cast l'appaltatore.