(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 38)
                              Art. 38. 
          Inizio e compimento delle operazioni di collaudo 

 
  Entro il termine prescritto dal capitolato speciale, e, in difetto,
non oltre  sei  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  deve
iniziarsi la visita di collaudo in ogni caso il termine decorre dalla
data sotto la quale giunge alla direzione dei lavori la comunicazione
dell'appaltatore concernente l'avvenuta ultimazione dei lavori. 
  Le operazioni di collaudo, Ivi compresa  l'emissione  del  relativo
certificato  e  la  trasmissione  dei  documenti  all'Amministrazione
appaltante, devono essere compiute nel termine che, a norma dell'art. 
22, lettera h), del decreto ministeriale 29 maggio 1895, che  approva
il regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello  Stato
che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori  pubblici,  deve
essere  indicato  nel  capitolato  stesso,  salvo  il  caso  previsto
dall'art. 96 del regolamento approvato con regio  decreto  25  maggio
1895, n. 350.