Art. 39. Proprieta' degli oggetti trovati L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta' degli oggetti di valore e di quelli che interessato la scienza, la storia, l'arte o la archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e l'appaltatore deve consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborsa le spese incontrate per la loro conservazione o per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumita' ed il diligente ricupero. Qualora l'appaltatore sopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne subito partecipazione alla direzione e non puo' demolirli ne' alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso nella direzione stessa.