(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 39)
                              Art. 39. 
                  Proprieta' degli oggetti trovati 

 
  L'Amministrazione, oltre ai  diritti  che  spettano  allo  Stato  a
termini di legge, si riserva la proprieta' degli oggetti di valore  e
di quelli  che  interessato  la  scienza,  la  storia,  l'arte  o  la
archeologia, compresi i relativi frammenti,  che  si  rinvengano  nei
fondi espropriati per l'esecuzione dei  lavori  e  per  i  rispettivi
cantieri e  nella  sede  dei  lavori  stessi,  e  l'appaltatore  deve
consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborsa le spese incontrate
per la loro conservazione o per le speciali  operazioni  che  fossero
state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumita'  ed
il diligente ricupero. 
  Qualora l'appaltatore sopra ruderi monumentali nella esecuzione dei
lavori deve darne subito partecipazione alla  direzione  e  non  puo'
demolirli  ne'  alterarli  in  qualsiasi  modo  senza  il  preventivo
permesso nella direzione stessa.