(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 40)
                              Art. 40. 
               Proprieta' dei materiali di demolizione 

 
  I materiali provenienti da escavazioni  o  demolizioni  restano  in
proprieta' dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale  non
sia disposto altrimenti. 
  L'appaltatore deve trasportarli  e  regolarmente  accatastarli  nel
luogo  stabilito  nel  capitolato  speciale,  intendendosi  di   cio'
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 
  Qualora il capitolato speciale stabilisca  che  i  detti  materiali
siano ceduti  all'appaltatore,  il  prezzo  ad  essi  attribuito  nel
capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei  lavori,
salvo che la deduzione non sia stata gia' fatta nella  determinazione
dei prezzi.