(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 49)
                              Art. 49. 
                 Istanza per la nomina degli arbitri 

 
  Durante  il   termine   indicato   nel   precedente   art.   46   o
successivamente,  entrambe  le  parti  d'accordo  o  la  parte   piu'
diligente, possono presentare istanza ai presidenti  dei  Collegi  di
cui  e'  parola  nell'art.  45,  perche'  nominino  gli  arbitri  ivi
designati alle lettera a), b) e c). 
  Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all'altra  la  scelta
del proprio arbitrio di cui alle lettere d) ed e).