(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 5)
                               Art. 5. 
      Facolta' dell'Amministrazione di disporre della cauzione 

 
  La  cauzione  sia  a  garanzia   dell'adempimento   di   tutte   le
obbligazioni  del  contratto,  del  risarcimento  di  danni  derivate
dall'inadempimento delle obbligazioni stesse,  nonche'  del  rimborso
delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu'
durante  l'appalto  in  confronto   del   credito   dell'appaltatore,
risultante dalla liquidazione finale,  salve  l'esperimento  di  ogni
altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
  L'Amministrazione ha il diritto di  valersi  di  propria  autorita'
della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonche'
per il rimborso delle maggiori  somme  pagate  durante  l'appalto  in
confronto al risultati della liquidazione finale. Se la  cauzione  fu
costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione puo', senz'altra
formalita', venderli a mezzo di un agente di cambio. 
  L'appaltatore puo' essere obbligato a reintegrare  la  cauzione  di
cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi,  in  tutto  o  in  parte,
durante l'esecuzione del contratto.