(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 50)
                              Art. 50. 
                         Giudizio arbitrale 

 
  Le  parti  trasmettono  al  Collegio   arbitrale,   dopo   la   sua
costituzione ed entro  i  termini  ad  esse  assegnati  dal  Collegio
medeisimo; i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 816
del Codice di procedura civile: 
  Gli arbitri, giudicano secondo le regole di diritto. 
  Le verificazioni, le perizie e gli altri  atti  istruttori  che  si
riconoscano  necessari  sono  eseguiti  direttamente   dal   Collegio
arbitrale, o delegati a uno o piu' dei suoi componenti. 
  E' applicabile agli arbitri l'art. 4  della  legge  20  marzo  1865
sull'abolizione del contenzioso amministrativo, per  quanto  concerne
la loro competenza rispetto agli atti amministrativi. 
  In pendenza dell'arbitralo non sono sospesi i  provvedimenti  della
pubblica Amministrazione per l'esecuzione di ufficio, ne'  gli  altri
provvedimenti  conformi  alla  legge  e  al   contratto   che   siano
riconosciuti necessari nel pubblico interesse. 
  In  questi  casi  gli  arbitri,  se  giudicano  che   non   vi   fu
inadempimento dei patti od  altra  colpa  da  parte  dell'appaltatore
decidono altresi' sull'indennizzo che gli sia dovuto.