Art. 50. Giudizio arbitrale Le parti trasmettono al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal Collegio medeisimo; i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 816 del Codice di procedura civile: Gli arbitri, giudicano secondo le regole di diritto. Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari sono eseguiti direttamente dal Collegio arbitrale, o delegati a uno o piu' dei suoi componenti. E' applicabile agli arbitri l'art. 4 della legge 20 marzo 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi. In pendenza dell'arbitralo non sono sospesi i provvedimenti della pubblica Amministrazione per l'esecuzione di ufficio, ne' gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto che siano riconosciuti necessari nel pubblico interesse. In questi casi gli arbitri, se giudicano che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore decidono altresi' sull'indennizzo che gli sia dovuto.