(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 6)
                               Art. 6. 
                     Domicilio dell'appaltatore 

 
  L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio per tutti gli
effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio
che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati. 
  Il domicilio e' eletto presso  un  ufficio  pubblico  o  preso  una
persona o ditta legalmente riconosciuta. 
  Tutte le intimazioni, le assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra
notificazione  dipendente  dal  contratto   d'appalto,   su   istanza
dell'Amministrazione,   possono    essere    fatte    alla    persona
dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei
lavori od al domicilio eletto. 
  Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui in  eletto  il
domicilio,  e  fino  a  che  l'appaltatore  non  abbia   regolarmente
notificato all'Amministrazione la nuova  elezione  di  domicilio,  la
consegna degli atti di cui al comma precedente puo' essere  fatta  al
sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne la le veci. 
  Le intimazioni degli atti giudiziari  si  fanno  col  ministero  di
ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi anche
a  mezzo  degli  agenti  del  Comune  o  di  qualunque  altro  agente
dell'Amministazione.