Art.7.

  Per  quanto  non e' espressamente previsto dalla presente legge, si
applicano  le  disposizioni  contenute  nel  regio  decreto-legge  15
ottobre  1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,
nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio
1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 luglio 1962

                                SEGNI

                                              FANFANI - RUMOR - BOSCO
                                                - TRABUCCHI - COLOMBO
                                                          - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO