Art. 27.

  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque produce
ed  imbottiglia  o  importa  o  soltanto  imbottiglia,  vende o mette
altrimenti  in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai
requisiti  prescritti dalla presente legge e' punito con l'ammenda da
lire 50.000 a lire 1.000.000.
  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque produce
ed  imbottiglia  o  soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in
commercio  birra  preparata  con  materie  prime  avariate o guaste o
contenenti  sostanze comunque nocive per la pubblica salute e' punito
con  l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a lire
3.000.000.
  Chiunque  produce  e imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza
l'autorizzazione  di  cui al titolo VI della presente legge e' punito
con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.
  Chiunque  produce  e  imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi
d'impianti  ed  apparecchi  non  rispondenti  ai requisiti prescritti
dalla  presente  legge  e  dal regolamento e' punito con l'ammenda da
lire 50.000 a lire 1.500.000.
  Ogni  altra  violazione delle norme previste dalla presente legge e
dal  regolamento  e'  punita  con  l'ammenda  da  lire  50.000 a lire
500.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
  Per  il  mancato  o  ritardato pagamento delle tasse di concessione
governativa  stabilite  dagli  articoli 17 e 20 della, presente legge
s'incorre  nelle  sanzioni previste dall'articolo 10 del testo unico,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953,
n.  112,  sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n.
1164.