Art. 28.

  Il  medico  provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al
precedente  articolo, puo' ordinare la chiusura temporanea fino a sei
mesi,  e,  nei  casi  di  recidiva  o  di maggiore gravita', anche la
chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.
  Del  provvedimento  deve  dare  pubblicita'  a  mezzo  di avviso da
apporre  all'esterno  dello  stabilimento o dell'esercizio stesso per
l'intero  periodo  di  chiusura  con  la  indicazione  del motivo del
provvedimento.
  Contro  il  provvedimento  del  medico  provinciale  e'  ammesso il
ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di quindici giorni