Art. 2.

  Il   Prefetto   della  provincia  di  Ferrara,  sentita  la  Giunta
provinciale  amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti
patrimoniali  e  finanziari  tra il comune di Mesola ed il costituito
comune  di  Goro,  nonche'  alla  ripartizione fra gli stessi, previo
parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in
servizio presso il comune di Mesola.
  E'   fatto  salvo  l'esercizio  successivo,  da  parte  dei  Comuni
predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme
di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 3945, n. 48,
e  successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il
trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del
testo unico 3 marzo 1934, n. 353, della legge comunale e provinciale,
e successive modifiche.
  Al  personale  in  servizio  presso  il comune di Mesola, che sara'
inquadrato  negli  organici  del  comune  di Goro, sara' mantenuto ad
personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 agosto 1962

                                SEGNI

                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1962
  Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 112. - VILLA