Art. 10. Gli Istituti di credito edilizio o fondiario, le Casse di risparmio e l'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione del contributo a termini dell'articolo 3 della presente legge. Il mutuo non potra' superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulta determinata dalla perizia approvata. Per il fatto stesso della stipulazione del mutuo, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a cura dello Stato, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori. Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, al competente Provvedimento alle opere pubbliche l'ammonatare concesso del mutuo. Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione i pagamenti che dovessero essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante che ne accreditera' l'importo al proprietario mutuario a parziale estinzione del suo debito. Salvo il caso previto nel terzo comma del presente articolo e' vietata la cessione del diritto al contributo separatamente dalla cessione dell'immobile.