Art. 10.

  Gli Istituti di credito edilizio o fondiario, le Casse di risparmio
e  l'istituto  nazionale  per  il  finanziamento  della ricostruzione
(I.N.F.I.R.)  sono  autorizzati,  anche  in deroga ai loro statuti, a
concedere  mutui  ai  proprietari che abbiano ottenuto la concessione
del contributo a termini dell'articolo 3 della presente legge.
  Il mutuo non potra' superare l'ammontare della spesa occorrente per
i  lavori  da  eseguire,  quale  risulta  determinata  dalla  perizia
approvata.
  Per  il fatto stesso della stipulazione del mutuo, si intende che i
proprietari   abbiano  ceduto  all'Istituto  mutuante  le  somme  che
potranno  essere  liquidate  in  loro  favore  a cura dello Stato, in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori.
  Gli  Istituti  mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque
giorni   dalla  data  di  stipulazione  del  relativo  contratto,  al
competente  Provvedimento  alle opere pubbliche l'ammonatare concesso
del mutuo.
  Dal  giorno  del  ricevimento di tale comunicazione i pagamenti che
dovessero  essere  disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto
mutuante  che  ne  accreditera'  l'importo al proprietario mutuario a
parziale estinzione del suo debito.
  Salvo  il  caso  previto  nel  terzo comma del presente articolo e'
vietata  la  cessione  del  diritto al contributo separatamente dalla
cessione dell'immobile.