Art. 11. Il credito dell'Istituto mutuante ha privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito. Detto privilegio e' equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del Codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del Codice civile.