Art. 11.

  Il  credito dell'Istituto mutuante ha privilegio speciale sull'area
e sull'intero edificio riparato o ricostruito.
  Detto privilegio e' equiparato a quello indicato nell'articolo 2775
del  Codice  civile  e  segue,  nell'ordine,  il  privilegio  di  cui
all'articolo 2780, n. 1, del Codice civile.