Art. 12. La gestione I.N.A. Casa e il Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli devono predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani per la costruzione di alloggi a norma delle rispettive leggi, nell'ambito dei territori determinati a sensi dell'articolo 1. Gli alloggi costruiti a norma del comma precedente sono attribuiti ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 appartenenti a categorie di lavoratori aventi titolo all'assegnazione a norma delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive, modifiche, nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, e nella legge 30 dicembre 1960, n. 1676. Gli alloggi disponibili dopo le assegnazioni di cui al Precedente comma sono attribuiti, con l'osservanza delle disposizioni indicate nello stesso comma, ai lavoratori non sinistrati appartenenti ad una delle categorie assoggettate al versamento del contributo di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed ai lavoratori agricoli di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676. Gli alloggi eventualmente residui saranno trasferiti in proprieta' dalla gestione I.N.A. Casa e dal Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, i quali li assegneranno ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 che non rientrino nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo. I rapporti finanziari fra gli Enti interessati relativi al passaggio di proprieta' di cui al comma precedente saranno regolati da convenzioni speciali, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.