Art. 12.

  La  gestione  I.N.A. Casa e il Comitato di attuazione del piano per
la  costruzione  di  abitazioni  per  i  lavoratori  agricoli  devono
predisporre,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  piani  per  la costruzione di alloggi a norma delle
rispettive  leggi,  nell'ambito  dei  territori  determinati  a sensi
dell'articolo 1.
  Gli  alloggi costruiti a norma del comma precedente sono attribuiti
ai  senzatetto  a causa del terremoto dell'agosto 1962 appartenenti a
categorie  di lavoratori aventi titolo all'assegnazione a norma delle
disposizioni  contenute  nella  legge  28  febbraio  1949,  n.  43, e
successive,  modifiche,  nel  regolamento  approvato  con decreto del
Presidente  della  Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, e nella legge
30 dicembre 1960, n. 1676.
  Gli  alloggi  disponibili dopo le assegnazioni di cui al Precedente
comma  sono  attribuiti, con l'osservanza delle disposizioni indicate
nello  stesso comma, ai lavoratori non sinistrati appartenenti ad una
delle  categorie  assoggettate  al  versamento  del contributo di cui
all'articolo  5,  lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed
ai lavoratori agricoli di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
  Gli  alloggi eventualmente residui saranno trasferiti in proprieta'
dalla gestione I.N.A. Casa e dal Comitato di attuazione del piano per
la  costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli agli Istituti
autonomi  per  le case popolari competenti per territorio, i quali li
assegneranno ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 che
non rientrino nelle categorie indicate nel secondo comma del presente
articolo.
  I   rapporti  finanziari  fra  gli  Enti  interessati  relativi  al
passaggio  di  proprieta' di cui al comma precedente saranno regolati
da  convenzioni speciali, secondo modalita' da stabilirsi con decreto
del  Ministro  per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il
tesoro.