Art. 13.

  I   senzatetto   assegnatari  degli  alloggi  di  cui  all'articolo
precedente  hanno  diritto  di  ottenerne  il  riscatto,  secondo  le
disposizioni  vigenti, sia da parte della Gestione I.N.A. Casa sia da
parte  del  Comitato  di  attuazione  del piano per la costruzione di
abitazioni  dei  lavoratori  agricoli,  sia  da  parte degli Istituti
autonomi per le case popolari cessionari ai sensi del penultimo comma
dell'articolo precedente.
  Qualora   gli   assegnatari   di  cui  al  precedente  comma  siano
proprietari  aventi  diritto  al contributo previsto dall'articolo 3,
possono   chiedere   l'applicazione   della  procedura  prevista  dal
successivo articolo 14, relativamente all'alloggio assegnato, secondo
le  modalita'  che  saranno  stabilite con decreto del Ministro per i
lavori pubblici.