Art. 14.

  Nei  Comuni  maggiormente  sinistrati,  che saranno determinati con
decreto  del  Ministro  per  i  lavori  pubblici, tenendo presente la
percentuale di edifici distrutti o inabitabili, gli Enti indicati nel
primo  comma dello articolo 12, nonche' le Amministrazioni comunali e
provinciali,  l'U.N.R.R.A.  Casas,  gli Istituti autonomi per le case
popolari  e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono
autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi,
a  sostituirsi  nella  ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne
facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.
  Il  costo  di ciascun alloggio non potra' superare la somma di lire
3.500.000.
  Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le
modalita'  a  cui  gli  Enti  dovranno attenersi nella ricostruzione,
nonche'  i  criteri  cui  dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli
enti stessi ed i proprietari.
  Al  fine  di  consentire  un piu' razionale sfruttamento delle aree
degli  edifici sinistrati, gli Enti potranno promuovere la formazione
di  comparti edificatori, procedendo alle attribuzioni delle relative
quote fra i comproprietari.
  I  progetti  approntati  dagli  Enti  sono approvati dai competenti
organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici con l'osservanza del
disposto dell'articolo 23, lettera e).
  L'approvazione  dei  progetti  importa  dichiarazione  di  pubblica
utilita' e di indifferibilita' ed urgenza delle relative opere.