Art. 15. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo precedente sono di proprieta' dei privati; gli Enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia dell'eventuale differenza fra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo erogato ai sensi dell'articolo 3. Tale differenza sara' rimborsata agli Enti costruttori entro il termine massimo di 15 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.