Art. 15.

  Gli  alloggi  costruiti  ai  sensi dell'articolo precedente sono di
proprieta'  dei  privati;  gli  Enti  costruttori  hanno  diritto  di
iscrivere su di essi ipoteca a garanzia dell'eventuale differenza fra
il  costo  dell'alloggio  e l'importo del contributo erogato ai sensi
dell'articolo 3.
  Tale  differenza  sara'  rimborsata  agli Enti costruttori entro il
termine massimo di 15 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.