Art. 16. In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, e' concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, col limite indicato nel primo comma dell'articolo 3. Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'articolo 3, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera a), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera c) dello stesso articolo. La somma dei due contributi non puo', comunque, superare il limite indicato nel primo comma, dell'articolo 3. I richiedenti che si trovino nelle condizioni di reddito delle lettere b) e c) dell'articolo 3 possono, altresi', conseguire il premio di acceleramento preveduto dall'articolo 5. Le domande per ottenere il contributo di cui al presente articolo devono essere presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite gli Uffici del genio civile, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi di cui al primo comma, ed entro il termine indicato dall'articolo 29, per gli interventi di cui al secondo comma. Il fabbricato ricostruito deve corrispondere ai requisiti richiamati dall'articolo 4, in quanto applicabili, tenuto conto delle esigenze di conduzione del fondo anche in rapporto alla famiglia colonica.