Art. 16.

  In  deroga  agli  articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13
febbraio  1933,  n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e
indipendentemente  dai  limiti  di  ampiezza  del  fondo,  nei Comuni
indicati  nei  decreti  di  cui  all'articolo  1, e' concesso, per la
costruzione  di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo
da  parte  della  Cassa  per  il Mezzogiorno, nella misura del 70 per
cento  della  spesa per la nuova costruzione, col limite indicato nel
primo comma dell'articolo 3.
  Qualora  trattasi  di  riparazione  o  ricostruzione  di fabbricati
rurali  e  annesse  pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al
contributo  di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato
nell'articolo  3,  nella misura del 30 per cento se il richiedente si
trovi  nelle condizioni di reddito di cui alla lettera a), del 20 per
cento,  se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), del 15
per  cento,  se  nelle  condizioni  di reddito di cui alla lettera c)
dello  stesso  articolo.  La  somma  dei  due  contributi  non  puo',
comunque,  superare il limite indicato nel primo comma, dell'articolo
3.
  I  richiedenti  che  si  trovino  nelle condizioni di reddito delle
lettere  b)  e  c)  dell'articolo  3 possono, altresi', conseguire il
premio di acceleramento preveduto dall'articolo 5.
  Le  domande  per ottenere il contributo di cui al presente articolo
devono  essere  presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite gli
Uffici  del  genio civile, entro il termine di due anni dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, per gli interventi di cui al
primo  comma,  ed entro il termine indicato dall'articolo 29, per gli
interventi di cui al secondo comma.
  Il   fabbricato   ricostruito   deve   corrispondere  ai  requisiti
richiamati dall'articolo 4, in quanto applicabili, tenuto conto delle
esigenze  di  conduzione  del  fondo  anche in rapporto alla famiglia
colonica.