Art. 17.

  Il  coltivatore del fondo puo', con l'assenso dell'avente titolo al
contributo   di   cui   al   primo  comma  dell'articolo  precedente,
sostituirsi   ad   esso  nella  richiesta  e  nell'utilizzazione  del
contributo medesimo.
  Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto ai
rimborso,  nel  termine  massimo  di  5 anni, della differenza tra la
spesa  ammessa  a  contributo  e  lo ammontare del contributo stesso,
aumentata degli interessi legali.
  Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti
o  danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi
all'avente  titolo  che  non  abbia fatto richiesta di contributo nel
termine  di cui all'articolo 29 o che, avendo ottenuto la concessione
del  contributo,  non  abbia  ultimato i lavori nel termine di cui al
secondo   comma,   dell'articolo  5.  In  tal  caso,  ai  fini  della
determinazione  del  contributo, si fa riferimento alle condizioni di
reddito dell'avente titolo.
  Il  diritto  di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla
data  di scadenza del termine di cui all'articolo 29, o dalla data di
scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.
  Il  coltivatore  che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per
la  differenza  tra  la  spesa  ammessa a contributo e l'ammontare di
questo,  col  limite  massimo  di lire 1 milione, e per gli interessi
legali.
  Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine
massimo   di  5  anni  ed  e'  assistito  dal  privilegio  richiamato
dall'articolo 11 della presente legge.