Art. 18.

  Il  Ministero  di  lavori  pubblici  e'  autorizzato a procedure, a
totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, al ripristino
delle  opere  pubbliche  di conto dello Stato distrutte o danneggiate
dal terremoto.
  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  autorizzato,  altresi', a
concedere contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali e ad
altri  Enti pubblici per la sistemazione, riparazione o ricostruzione
di  edifici  pubblici  o  di  uso  pubblico,  di fognature, condotte,
allacciamenti  idrici,  impianti  di  illuminazione,  strade, edifici
scolastici  e simili, ricadenti nell'ambito dei territori determinati
ai sensi dell'articolo 1.
  L'importo  del  contributo  e'  commisurato  all'80 per cento della
spesa preventiva.
  La  Cassa  depositi  e  prestiti  o  altri  Istituti di credito che
saranno  indicati  con  decreti  o  del  Ministro  per il tesoro sono
autorizzati a concedere mutui per il finanziamento delle opere di cui
al secondo comma.
  I  mutui  come sopra concessi sono garantiti dallo Stato, allorche'
le Amministrazioni degli Enti indicati del secondo comma non siano in
grado di dare le garanzie prescritte.
  Le  disposizioni  di  cui  ai commi secondo, terzo, quarto e quinto
sono  applicabili  per  la  ricostruzione  o  riparazione  di edifici
adibiti  ad  uso  di  culto e di beneficenza che rientrino fra quelli
indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35,
modificato  dal  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29  maggio  1947,  n.  649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n.
784.
  I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati
di  pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti
di legge.