Art. 19. Per dotare i Comuni di cui all'articolo 1 degli edifici scolastici prefabbricati occorrenti, i fondi stanziati dalle leggi 15 febbraio 1961, n. 53, e 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere utilizzati dal Ministro per la pubblica istruzione anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilita' di Stato, mediante decreti da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici.