Art. 19.

  Per  dotare i Comuni di cui all'articolo 1 degli edifici scolastici
prefabbricati  occorrenti,  i fondi stanziati dalle leggi 15 febbraio
1961,  n. 53, e 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere utilizzati dal
Ministro per la pubblica istruzione anche in deroga alle disposizioni
vigenti  sulla contabilita' di Stato, mediante decreti da emanarsi di
concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori
pubblici.